La S.C. di Cassazione, nella recente ordinanza n. 12924/2025 ha confermato che “è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione automatica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale”.
I Giudici hanno inoltre bocciato la circolare ministeriale n. 995/2025 che, basandosi su un parere dell’Avvocatura dello Stato, riconosceva piena omogeneità tra le procedure di omologazione e approvazione: per la Cassazione infatti le circolari ministeriali che avallano una equipollenza tra omologazione e approvazione “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo”, poiché tale affermazione “non trova supporto in fonti primarie”.
Il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro: con la nuova ordinanza la Corte di Cassazione ha bocciato il Ministero dei Trasporti e confermato non solo che le multe elevate da autovelox approvati ma non omologati sono nulle, ma anche che agli Automobilisti sanzionati attraverso tali apparecchi non si possono decurtare i punti sulla patente (sic!). Nel mentre si attende da mesi il decreto del MIT, presentato poi ritirato, che faccia luce sull’omologazione degli autovelox e porti a sanzioni certe nel rispetto della legge!.
Il Movimento Difesa del Cittadino rimarca che è possibile impugnare le sanzioni davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, o entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace, diversamente da quelle già pagate o per cui sono scaduti i termini, per le quali non è possibile proporre ricorso!.
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