Colpo di spugna da parte della Corte di Giustizia dell’UE sulle trappole che spesso si nascondono nei contratti di assicurazione. Nella sentenza odierna i giudici precisano: un contratto di assicurazione deve esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo che il consumatore possa valutarne le conseguenze economiche.

Il fatto che il contratto di assicurazione sia connesso a contratti di mutuo conclusi contemporaneamente può essere rilevante ai fini dell’esame del rispetto dell’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, poiché si ritiene che il consumatore non dia prova della stessa vigilanza circa l’estensione dei rischi coperti. 

Secondo la direttiva comunitaria sulle clausole abusive, i consumatori non sono vincolati dalle clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un professionista. Ma la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

La sentenza della Corte di Giustizia UE si riferisce al caso di un consumatore francese che nel 1998 ha stipulato con un istituto bancario due contratti di mutuo immobiliare, aderendo anche ad un “contratto di assicurazione di gruppo” presso la CNP Assurances che gli garantiva la presa a carico del 75% delle rate in caso di inabilità totale al lavoro (ITT). A seguito di un infortunio sul lavoro, il consumatore si è trovato in stato di inabilità permanente parziale al lavoro (IPP) al tasso del 72%, ai sensi del diritto previdenziale francese. Ma il medico designato dalla compagnia d’assicurazione ha concluso che le condizioni di salute del signore, sebbene non compatibili con la ripresa della sua precedente professione, consentivano l’esercizio di un’attività professionale adeguata a tempo parziale. La compagnia ha quindi rifiutato di continuare a farsi carico delle rate del mutuo e il consumatore ha intentato un’azione giudiziaria per far dichiarare abusivo il testo del contratto. Il giudice francese ha chiesto alla Corte di giustizia se sia possibile valutare l’eventuale carattere abusivo della clausola in questione.

Nella sentenza odierna, la Corte precisa che, nei contratti di assicurazione, le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore non formano oggetto di una valutazione del carattere abusivo, poiché questi limiti sono presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore. Pertanto, non è escluso che la clausola controversa riguardi l’oggetto stesso del contratto, nella misura in cui questa sembra delimitare il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore, fissando al contempo la prestazione essenziale del contratto di assicurazione. La Corte rimette al tribunale nazionale la verifica di tale punto specificando che spetta al giudice stabilire se la clausola fissi un elemento essenziale dell’insieme contrattuale nel quale si inscrive.

Per quanto riguarda la questione se la clausola controversa sia redatta in modo chiaro e comprensibile, la Corte ricorda che l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, sancito dalla direttiva, non può essere limitato unicamente alla comprensibilità sul piano formale e grammaticale ma deve essere interpretato in modo estensivo. Nella fattispecie, la Corte non esclude che la portata della clausola che definisce la nozione di ITT non sia stata compresa dal consumatore. Pertanto, è possibile che, in mancanza di una spiegazione trasparente del funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione relativo alla presa a carico delle rate del mutuo nell’ambito dell’insieme contrattuale, il consumatoree non sia stato in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Spetta anche in questo caso al tribunale nazionale verificare tale punto.

Secondo la Corte, la circostanza che il contratto di assicurazione si inserisca in un insieme contrattuale comprendente i contratti di mutuo potrebbe essere anch’essa pertinente in tale contesto. Pertanto, non si può pretendere dal consumatore che dia prova della stessa vigilanza, circa l’estensione dei rischi coperti da tale contratto di assicurazione, che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato separatamente il contratto di assicurazione e i contratti di mutuo.

La Corte dichiara così che le clausole che riguardano l’oggetto principale di un contratto di assicurazione possono essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile se non soltanto sono intelligibili grammaticalmente per il consumatore, ma espongono altresì in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione tenuto conto dell’insieme contrattuale nel quale si inseriscono, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze che gliene derivano. In caso contrario, è allora possibile, per il tribunale nazionale, valutare l’eventuale carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

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