L’Autorità dei trasporti ha avviato quattro procedimenti nei confronti di Trenitalia per violazione delle norme a tutela dei diritti dei passeggeri. Fra questi il diritto a ricevere una risposta motivata ai reclami, il diritto a ottenere, entro un mese dalla domanda, il risarcimento del prezzo del biglietto in caso di ritardo o soppressione del treno, e il diritto a essere informati della possibilità di comprare il biglietto a bordo. Alla fine dei procedimenti l’Autorità potrebbe decidere sanzioni amministrative pecuniarie a carico di Trenitalia.

L’Autorità ha reso noto oggi di aver deliberato l’avvio di quattro procedimenti nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”). Il regolamento europeo di riferimento definisce i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario e gli obblighi delle imprese e stabilisce, spiega l’Autorità dei trasporti in una nota, le informazioni che devono fornire le imprese ferroviarie, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità degli operatori  anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, le garanzie e gli obblighi di assistenza a favore delle persone a mobilità ridotta e la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio.

I procedimenti dell’Autorità si riferiscono a ipotesi di violazione dei diritti dei passeggeri tutelati dal regolamento comunitario e in particolare: il diritto a ricevere, entro un mese dalla presentazione del reclamo, una risposta motivata o, in casi giustificati, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dal reclamo, a essere informato della data entro la quale può aspettarsi una risposta; il diritto ad ottenere, entro un mese dalla presentazione della domanda, il risarcimento del prezzo del biglietto in caso di ritardo o di soppressione del treno; il diritto ad essere informati della possibilità di acquistare il biglietto a bordo del treno, in caso di mancanza di biglietteria o di distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza.

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