Gravi violazioni di legge del Testo Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria

Agostino Atzori, Resp.le del settore Risparmio ed Investimenti, evidenzia: gli azionisti di una banca non quotata in Borsa non possono in nessun modo esser considerati speculatori!!. Infatti, si trattava di titoli illiquidi, cioè titoli che, per loro natura, non possono essere venduti facilmente, ma solo se e quando si trova un acquirente. Nessuno speculatore compra questo genere di titoli  ma compra, invece, azioni quotate in Borsa, con valori che oscillano e che possono essere vendute e ricomprate anche in poche ore. Qui siamo dinanzi a persone comuni, che cercavano solo un porto sicuro per i propri risparmi, oppure credevano nella solidità della banca del loro territorio, per i numeri di bilancio che erano loro comunicati. O si tratta di persone cui sono state vendute azioni unitamente alla concessione di prestiti, con una prassi che subordina l’erogazione del credito all’acquisto di azioni!!!.

R.G. Englaro, precisa: dalle centinaia di segnalazioni giunte alle sedi dell’Associazione MDC FVG, emerge che la frase ricorrente usata per rassicurare i correntisti in sede di vendita era: “Figurati se può fallire la Banca”.

Continuiamo a ricevere segnalazioni di casi di anziani pensionati cui le due banche hanno piazzato le proprie azioni su cui è stato investito un intero patrimonio come casi di persone che oggi si trovano a pagare mutui per l’acquisto della prima casa subordinati all’acquisto di ingenti quantitativi di azioni o casi di persone del tutto prive di cultura e esperienza finanziaria ‘profilate’ come esperte. Senza dubbio la Consob dovrà accertare le responsabilità e intervenire in tempi rapidi.

Infatti, dagli stessi documenti forniti dai Risparmiatori associati,  si comprende come sia possibile proporre una causa civile contro la Veneto Banca e la Popolare di Vicenza, che hanno venduto le azioni. Occorre chiedere l’invalidità dei contratti stipulati  per una serie di gravi violazioni di legge del Testo Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria. In particolare, occorre chiedere la nullità del contratto di acquisto per violazione di norme imperative, come ad es. false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., ovvero per pratiche commerciali scorrette e abuso di posizione dominante. In secondo luogo, sarà possibile chiedere al Tribunale civile l’annullabilità del contratto per errore, indotto su elementi essenziali del contratto. Infatti, non essendo Veneto Banca e Pop. di Vicenza quotate in Borsa, il prezzo di vendita delle azioni delle due Banche veniva annualmente fissato dai Consigli di Amministrazione, sulla base di parametri che essi solo potevano conoscere. Chi ha comprato, lo ha fatto sulla base esclusiva dei dati di bilancio che venivano pubblicizzati. Oggi, dopo quello che è successo, appare che tali dati (ad es. quelli sulle sofferenze, sui valori degli avviamenti, ecc.) molto probabilmente non erano corretti e questo legittima una domanda di annullabilità per errore incolpevole di chi ha comprato azioni, facendo affidamento su ciò che gli veniva comunicato.

In ogni caso, su una vicenda complessa come questa, sarà indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci differenze importanti da valorizzare davanti al Tribunale (si pensi ad es. a chi ha sottoscritto tutti i documenti richiesti per legge e chi invece no, oppure a chi ha comprato in concomitanza di un prestito erogato dalla banca, chi compra abitualmente titoli a rischio e chi no, ecc.).

Ad es., sono centinaia gli azionisti intrappolati nel caso Veneto Banca (acquisti di obbligazioni convertite in azioni che oggi sono prive di mercato e di valore) e abbiamo ravvisato diffuse violazioni della normativa a tutela dei risparmiatori (MIFID).

in questi mesi, il fatto che decine di migliaia di famiglie siano lacerate dalle vicende di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza  spiega Raimondo Gabriele Englaro,  presidente di MDC FVG – dimostra, che la normativa vigente adottata dopo i crac di inizio duemila (Argentina, Cirio, Parmalat) a tutela della clientela sull’effettiva corrispondenza tra il rischio di investimento voluto e ciò che si acquista viene troppo facilmente violata, infatti, a distanza di 15 anni vediamo che quasi nulla è cambiato. Senza sanzioni esemplari, una vigilanza davvero efficiente e normative serie che vietino alle banche di collocare al pubblico titoli su cui sono in conflitto di interessi, i piccoli investitori continueranno ad essere solo carne da macello!!…

Affinchè i Risparmiatori  possano confidare nell’acquisto dei prodotti finanziari  bisogna approvare subito una legge che fissi almeno 3 regole di civiltà economica, non più rimandabili per non mettere a rischio la coesione sociale:

  • Sanzioni penali e risarcitorie chiare, rapide ed effettive per i manager e i “controllori” che contribuiscono a questi crack;
  • Introduzione nel prospetto informativo una distinzione chiara e semplicissima fra titoli rischiosi e titoli che lo sono meno (ad es. una scala da 1 a 10, oppure un semaforo con i suoi tre colori);
  • Divieto di vendita alle persone inidonee di titoli rischiosi e promozione di corsi di educazione finanziaria per la formazione dei risparmiatori.

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