La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione a carico dell’Italia (messa in mora deliberata lo scorso 26 febbraio) per non il corretto recepimento delle direttive 72 e 73 del 2009, il cosiddetto Terzo pacchetto sul mercato dell’energia, e sull’incompleto recepimento della direttiva 2012/27 sull’efficienza energetica. A darne notizia è Staffetta Quotidiana che spiega la vicenda.

La messa in mora sul Terzo pacchetto riguarda il recepimento delle norme sull’unbundling nella trasmissione elettrica, l’indipendenza e i poteri dell’Autorità e la tutela dei consumatori sul mercato al dettaglio. Rispetto a quest’ultimo punto si sottolinea la mancata operatività ad oggi del sistema informativo integrato di AU, da cui consegue il mancato rispetto del tetto di 3 settimane per il cambio di fornitore; la definizione di cliente vulnerabile gas in base solo al volume dei consumi; mancata definizione chiara del termine di sei settimane per ricevere il conguaglio.

L’avvio della procedura è l’esito di un procedimento partito lo scorso anno. La Commissione il 10 aprile 2014 aveva posto all’Italia una serie di domande ma le spiegazioni fornite da Roma a luglio non hanno fugato i dubbi di Bruxelles sulla conformità del Dlgs 93/11.

Riguardo all’efficienza la lettera di messa in mora riguarda il recepimento della direttiva 2012/27/UE, avvenuto in Italia lo scorso luglio con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Secondo la Commissione europea, nel dlgs mancano:

l’obbligo per i contatori intelligenti di dare informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo; i principi generali per il calcolo dell’elettricità da cogenerazione e il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione; l’obbligo di priorità di dispacciamento e accesso ai servizi di bilanciamento per la cogenerazione ad alto rendimento; la definizione di audit energetico; la definizione di “aggregatore” (fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia); gli obblighi sulla responsabilità dei soggetti obbligati ai risparmi energetici (trasparenza, rendicontazione, doppio conteggio); i consigli sull’efficienza energetica nelle bollette; la garanzia di accesso al mercato degli audit basato con criteri trasparenti e non discriminatori; l’individuazione entro il 30 giugno 2015 di misure concrete e investimenti per l’efficienza delle reti, con un calendario per la loro introduzione; la promozione del mercato dei servizi energetici (tra cui strumenti finanziari, incentivi, contributi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica); l’eliminazione degli ostacoli all’efficienza energetica e la promozione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

Dalla notifica della messa in mora l’Italia ha 60 giorni di tempo per rispondere.

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