Le nuove misure sulla telefonia, contenute nel Ddl Concorrenza, non devono comportare un aumento ingiustificato dei costi a carico dell’utente finale. Lo chiede il Presidente dell’Agcom Angelo Cardani in audizione oggi al Senato riferendosi in particolare all’articolo che dovrebbe eliminare i vincoli per il cambio di fornitore, ma in realtà prevede la possibilità di inserire costi aggiuntivi nella voce “onere”, che vanno al di là delle spese sopportate dall’operatore..

Il Presidente dell’Agcom è entrato nel merito del disegno di legge sulla concorrenza che, dopo essere stato modificato alla Camera, è in attesa di essere votato al Senato.

Cardani ha parlato subito dell’articolo 18 che prevede l’eliminazione dei vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche per favorire la massima mobilità del consumatore, eliminando a monte gli ostacoli contrattuali che potrebbero disincentivare la migrazione verso offerte più convenienti. Come già precisato dall’Agcom nell’audizione alla Camera, “il costo del recesso e del cambio operatore dovrebbe essere allineato ai costi sostanziali sopportati dall’operatore disdettato, garantendo l’equità dell’onere economico gravante sull’utente. Ciò allo scopo di impedire un eccesso di discrezionalità dell’operatore nel determinare il costo di recesso dal contratto o di cambio fornitore”.

Il Pres. Agcom  sottolinea che l’attuale formulazione dell’articolo 18 comprende nei costi di recesso/disattivazione non solo le spese sopportate dall’operatore per attuare la dismissione o la migrazione dell’utenza, ma “ogni altro onere comunque denominato”. Il Presidente dell’Agcom ribadisce quindi la necessità di garantire che le nuove misure non comportino un aumento ingiustificato dei costi gravanti sull’utente finale. Si suggerisce, quindi, di limitare la norma alla sola voce “spese”, per eliminare ogni ambiguità interpretativa, specificando che la commisurazione dei costi è rapportata ai costi reali sopportati dall’azienda per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.

Il Pres. Agcom ha poi espresso apprezzamento per l’accoglimento delle misure atte a favorire la massima trasparenza delle condizioni contrattuali, a beneficio del consumatore, fra cui l’anticipazione degli obblighi informativi sulle modalità di recesso e i relativi costi sin dalla fase della pubblicizzazione dell’offerta e, successivamente, durante la fase della sottoscrizione contrattuale. Cosa che renderà maggiormente perseguibile l’eventuale inosservanza di questi obblighi da parte degli operatori. Si condivide anche l’introduzione dell’obbligo per gli operatori di comunicare all’Autorità i costi di disdetta e recesso, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, al fine di consentire una efficace azione preventiva di vigilanza e controllo da parte dell’Autorità, circa la commisurazione del costo di recesso/disattivazione rispetto al valore del contratto.

Passando alle offerte promozionali, il Pres. Agcom apprezza l’eliminazione delle “penali” in caso di risoluzione anticipata, sostituite con “gli eventuali relativi costi” di uscita, che devono essere equi e proporzionati rispetto al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Gli eventuali costi addebitati in capo all’utente, pertanto, dovranno tener conto dei versamenti già effettuati dal consumatore e della durata residua della promozione dell’offerta. Ma manca ancora qualcosa: la norma non esplicita che i costi di recesso in caso di offerte premium dovranno tenere conto, altresì, del costo di mercato del bene oggetto eventuale dell’offerta. In altri termini, occorre specificare che la disposizione deve intendersi riferita non solo ai contratti stipulati per la fornitura di servizi, ma anche per la fornitura di beni, essendo caratteristica delle promozioni nel settore delle comunicazioni elettroniche anche l’offerta dell’acquisto di terminali. “Si tratta di una esigenza di chiarimento da parte del legislatore quanto mai apprezzabile, poiché suggerita dall’esperienza quotidiana, allo scopo di risolvere le problematiche insorte nel caso di cessazione anticipata”.

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