Il suo telefono non era presente in alcun elenco telefonico, perché riservato, eppure riceveva telefonate promozionali. E al Garante Privacy sono servite diverse verifiche per rintracciare la società di telemarketing che faceva le chiamate pubblicitarie verso quel recapito senza che né il call center né la compagnia telefonica che aveva dato l’incarico di telefonare avessero mai acquisito il consenso dell’utente. Il Garante torna sul tema telemarketing ribadendo che le società non possono contattare un’utenza riservata senza aver prima acquisito il consenso dell’intestatario della linea.

L’utente che si è rivolto all’Autorità lamentava di venire disturbato con offerte promozionali nonostante il suo numero non fosse presente, su sua richiesta, in alcun elenco telefonico. Non aveva un dispositivo che consentisse la visualizzazione del numero da cui lo contattavano i promotori commerciali, così aveva potuto fornire all’Autorità solo generiche indicazioni sulle chiamate di disturbo. Il Garante ha dunque avviato diverse verifiche con più operatori telefonici che hanno permesso di risalire al numero di una società di telemarketing. “L’azienda – spiega l’Autorità nell’odierna newsletter – ha dapprima negato che gli addetti del proprio call center avessero contattato l’utente tramite la linea indicata, salvo poi ammettere, di fronte a ulteriori richieste da parte dell’Autorità garante, che alcune telefonate promozionali erano state gestite tramite il loro centralino su incarico di un gestore telefonico Dai riscontri è inoltre emerso che né il call center né la compagnia telefonica che aveva dato l’incarico di effettuare le chiamate pubblicitarie, avevano mai acquisito il consenso dell’utente a contattarlo sul suo numero. In caso di numero riservato, infatti, la normativa sulla privacy prevede che si possa chiamare un utente solo se questi abbia già espresso il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing”.

Il Garante ricorda poi che un numero riservato non può essere iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni istituito per tutelare gli abbonati contro telefonate commerciali indesiderate: tale possibilità è infatti prevista dalla legge solo per le numerazioni presenti negli elenchi telefonici, in quanto utilizzabili per finalità promozionali. L’Autorità ha vietato alla società di telemarketing il trattamento dei dati personali dell’interessato, ma ha imposto anche il divieto di usare il numero riservato di potenziali clienti senza aver prima documentato di aver acquisito il loro specifico consenso, libero e informato. Si è poi riservata di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti delle due società per l’illecito trattamento dei dati.

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