Dal 22 ottobre 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sul diritto alla riparazione, introdotte dal decreto legislativo 176/2026 che recepisce la direttiva UE 2024/1799 finalizzata a incentivare la riparazione dei beni di consumo e ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili. L’obiettivo è quello di allungare la vita solo di alcuni prodotti elettrici ed elettronici individuati dalla normativa. Si tratta di lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, lavastoviglie, aspirapolveri, display elettronici, telefoni cordless, cellulari, tablet, asciugatrici per uso domestico, apparecchiature di saldatura, server e prodotti di archiviazione dati, beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a uso domestico.

Per ciascuna di queste categorie le norme europee stabiliscono specifici requisiti di riparabilità, che consentiranno di smontare e riparare il prodotto in modo più semplice ed efficiente. Definiscono inoltre quali pezzi di ricambio dovranno essere resi disponibili e per quanto tempo i produttori saranno tenuti a fornirli. L’elenco dei prodotti verrà ampliato nel tempo.

In base alle nuove regole, che hanno valore retroattivo e valgono per gli acquisti effettuati a partire dal 31 luglio 2026, viene introdotto l’obbligo in capo ai Produttori di riparare, anche fuori dal periodo di garanzia legale, un bene rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile. I Produttori dovranno inoltre mettere a disposizione dei Consumatori e dei Riparatori indipendenti le informazioni tecniche, i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per effettuare le riparazioni.

Non potranno rifiutare una riparazione per motivi esclusivamente economici, ad esempio sostenendo che l’intervento sarebbe troppo costoso. Se la riparazione risulterà impossibile, potranno proporre al consumatore un prodotto ricondizionato. Non potranno inoltre rifiutare la riparazione solo perché il bene è già stato riparato in passato da un tecnico indipendente o dal consumatore. In caso di violazioni sono previste sanzioni fino a 50mila euro, raddoppiabili nei casi più gravi o di recidiva.

Il Produttore non potrà infatti vietare la riparazione da parte del consumatore o di un tecnico indipendente. E per favorire la concorrenza, non potrà impedire ai riparatori indipendenti di usare ricambi originali, usati, compatibili o realizzati mediante stampa 3D, purché rispettino le norme sulla sicurezza e sulla proprietà intellettuale.

La direttiva europea non stabilisce un prezzo massimo per le riparazioni né per i pezzi di ricambio. Prevede però che il costo dei ricambi e degli strumenti necessari non debba scoraggiare la riparazione e che gli interventi siano offerti gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole. Proprio sulla valutazione di quale sia il prezzo “ragionevole”, un’analisi di Right to Repair Europe aveva sollevato qualche dubbio sul significato preciso dell’avere prezzi adeguati, evidenziando che il prezzo ragionevole è anche quello che i Consumatori saranno disposti ad accettare.

Per l’Osservatorio Prezzi e Tariffe MDC FVG, la maggioranza delle persone prenderà in considerazione una riparazione solo se il costo totale sarà inferiore al 30-40% del valore del prodotto.                      E considerato che il costo della riparazione comprende di solito il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, “affinché la riparazione rimanga al di sotto della soglia critica, è ragionevole stimare che il prezzo dei pezzi di ricambio rimanga inferiore al 15-20% del prezzo del prodotto”.

Verrà inoltre rafforzato il diritto di accesso ai pezzi di ricambio, che dovranno essere disponibili per riparatori, ricondizionatori indipendenti e consumatori finali, nei casi previsti. I ricambi dovranno inoltre poter essere sostituiti usando attrezzi di uso comune senza che questo provochi danni permanenti ai prodotti; per la maggior parte dei prodotti, dovranno essere disponibili sul mercato fra sette e dieci anni dalla commercializzazione dell’ultima unità del modello. I prezzi di ricambio dovranno essere disponibili a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.

Inoltre, il Riparatore dovrà consegnare un modulo europeo al Consumatore prima di iniziare l’intervento con tutte le informazioni sulla riparazione: tipologia degli interventi, tempo necessario a completare il lavoro, prezzi, eventuale prodotto sostitutivo. Se il bene difettoso è ancora in garanzia, in caso di riparazione questa si allunga di un anno. Rimane fermo il diritto dei Consumatori di scegliere tra la riparazione e la sostituzione dei prodotti difettosi entro il periodo di responsabilità del venditore incluso nella garanzia, ma se il Consumatore sceglierà la riparazione del bene, il periodo di responsabilità del Venditore sarà prorogato di 12 mesi dal momento in cui il prodotto sarà riparato.

Entro il 31 luglio 2027 dovrà essere realizzata una Piattaforma europea online – a supporto dei Consumatori – che permetterà di trovare facilmente Riparatori, Venditori di beni ricondizionati, Operatori che acquistano beni difettosi per recuperarli o iniziative di riparazione come i repair café.

Il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro, sottolinea che, le nuove norme non solo riducono la produzione di rifiuti ( lo smaltimento di prodotti riparabili genera ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti in Europa con costi sociali e ambientali rilevanti) ma contrastano l’odioso fenomeno dell’obsolescenza programmata, spingendo i Fabbricanti a realizzare prodotti che durino di più nel tempo. Parimenti, le nuove regole presentano alcune criticità:

– per sapere se un prodotto potrà essere riparato e i relativi prezzi, il decreto prevede che potrà essere richiesto un costo di diagnostica al Consumatore; circostanza che spingerà una consistente fetta di Utenti a rinunciare del tutto al diritto alla riparazione, soprattutto per quei prodotti più “anziani” e che hanno subito una perdita di valore nel tempo;

– la normativa, poi, prevede che la riparazione debba essere eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole ed entro un periodo di tempo ragionevole. Concetti entrambi generici che si prestano ad interpretazioni di parte: uno stesso prezzo può essere ragionevole per il Fabbricante ma non per il Consumatore, così come il tempo di una riparazione, che cambia a seconda dell’uso che un Cittadino fa di un determinato bene;

– per quanto riguarda i pezzi di ricambio, che secondo l’UE devono essere forniti a prezzi ragionevoli, ma che potrebbero non essere più disponibili per i prodotti meno recenti, il termine “ragionevole” è indeterminato ed elusivo. – da ultimo, la piattaforma europea online si sarebbe dovuta attivare contestualmente all’entrata in vigore della normativa, per collegare i Consumatori con i Riparatori!.

lo Sportello SOS Consumer MDC FVG   resta a disposizione di tutti gli Utenti per assistenza:  sportello-sos-consumer@mdc.fvg.it; sos@mdc.fvg.it;  Uff. 0432 490.180 – 040 977.6000 – 0434 169.7472 r.a.

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